REACH: Obbligo di presentazione relazione tecnica per installazioni/stabilimenti con emissioni di "sostanze classificate"

Le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna hanno pubblicato delle linee guida contenenti chiarimenti per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06, che introduce l’obbligo di presentazione della relazione tecnica per installazioni/stabilimenti con emissioni di "sostanze classificate".

Il nuovo comma 7-bis dell'art 271 del D.lgs 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 102/2020, prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 (queste ultime rinvenibili al seguente indirizzo https://www.reach.gov.it/svhc ).

Al fine di valutare l’eventuale applicabilità delle misure previste al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 ed all’art. 3 del D.Lgs. 102/2020, il gestore dovrà esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle materie impiegate (siano esse sostanze o miscele) nei cicli produttivi da cui originano le emissioni (diffuse o convogliate) al fine di valutare se le materie stesse sono classificate:

  • cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (Sezione 2 della scheda di sicurezza);
  • di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
  • estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all’indirizzo https://www.reach.gov.it/svhc (candidate list).

Di seguito i link i documenti di indirizzo prodotti dalla Regione Lombardia e dalla Regione Emilia-Romagna