Le imprese possono scegliere se affidare i propri rifiuti (ex assimilati) al mercato libero entro il 31 maggio 2021, con effetto dal 2022.
La Commissione Bilancio della Camera ha concluso l’esame del DL Sostegni senza apportare modifiche al testo licenziato dal Senato. Il 6 maggio 2021 il Senato aveva approvato il Ddl di conversione del Decreto Legge 41/2021 (“Decreto Sostegni”) – Disposizioni su tassazione rifiuti urbani ed esclusione dal regime dei rifiuti della posidonia spiaggiata.
Nel documento approvato dalla Camera, ai fini della TARI, per l’anno 2021 le imprese devono comunicare la scelta di servirsi del mercato libero per la gestione dei propri rifiuti. La precedente disciplina considerava tali rifiuti come “assimilati agli urbani”, ossia ricadenti all’interno del sistema di gestione dei rifiuti urbani ma provenienti da attività industriale. L’attuale impostazione prevede la possibilità di usufruire di diverso fornitore di servizi, al di fuori del servizio pubblico, entro il termine del 31 maggio; la scelta ha effetto a partire dal 1° gennaio 2022. A regime, la preferenza deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Il testo del provvedimento, riscrivendo il comma 5 dell’articolo 30 del DL 41/2021 e prevedendo la scelta delle utenze non domestiche ex articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006 di ricorrere al mercato libero, determina per il privato il venir meno del pagamento della parte variabile della Tari per quei rifiuti che si dimostra di avere avviato a recupero.