Decreto di recepimento della SUP sul tavolo della Commissione Ue

Il 22 settembre è stato depositato in via preliminare presso la Commissione europea lo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Il testo del documento sui tavoli di Bruxelles corrisponde allo schema di decreto attualmente ancora in discussione presso le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera. Le disposizioni relative alle plastiche monouso erano già state enunciate nella legge 22 aprile 2021, n. 53, recante la “Legge di delegazione europea 2019-2020”, già in Gazzetta Ufficiale, tuttavia lo schema di decreto legislativo, figlio di aperte contrattazioni ancora in atto, presenta ulteriori aspetti che innovano il testo della Legge di delegazione europea.

Come è noto, con la Legge di delegazione europea vengono conferite al Governo le deleghe per la predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive europee o altri atti dell'Unione Europea.

Il decreto legislativo - in questo caso recante l’attuazione della direttiva SUP - viene sottoposto all'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri e, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere dei competenti organi parlamentari. Acquisito anche il parere degli organi parlamentari, il provvedimento viene di nuovo sottoposto al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva per poi essere pubblicato in GU.

L’Italia ha depositato, in via preliminare, il decreto legislativo per il recepimento della direttiva SUP, come prevede la normativa comunitaria (direttiva 2015/1535/Ue) perché la sua adozione potrebbe alterare la concorrenza. Contemporaneamente sta discutendo presso le commissioni ambiente e Attività produttive della Camera i punti nodali dello schema di Decreto (sono infatti iniziate le audizioni a Montecitorio dei soggetti interessati).

Sono diversi i punti critici che accompagnano il recepimento della Direttiva SUP e che aprono altrettanti scenari futuri.

Procediamo per ordine: come è noto esistono delle discordanze fra il testo della direttiva e le disposizioni contenute nel decreto depositato a Bruxelles. In particolare:

  • L’articolo 3 (Definizioni) dello schema di decreto integra la definizione di “plastica” escludendo dall’applicazione della direttiva “materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti”. Sarebbero quindi esenti dalle limitazioni previste dalla SUP i poliaccoppiati cioè i prodotti con coating polimerico in proporzione inferiore al 10% del peso dell’articolo, purché non siano un componente strutturale principale del prodotto finito.
  • L’articolo 4 (Riduzione del consumo) conferma l’inclusione dei bicchieri in plastica nella lista dei prodotti soggetti a una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso entro il 2026
  • L’articolo 5 (Restrizioni all’immissione sul mercato) recita: “Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:
    1. ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
    2. qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
    3. laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
    4. in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
    5. in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
    6. qualora l’impatto ambientale sia peggiore delle alternative mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita.

Resta da attendere come Bruxelles accoglierà le “innovazioni” proposte dall’Italia qualora consideri i contenuti del decreto non conformi alle esigenze del diritto comunitario. La Commissione ha tempo fino al 23 dicembre per esprimersi. Ulteriore aspetto da considerare ai fini della previsione di un quadro definitivo sulla gestione dei monouso sono le richieste avanzate in sede di audizione presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati, qualora queste andranno a integrare lo schema di decreto legislativo che, ricordiamolo, è già stato depositato presso la Commissione europea in via preliminare.