Riciclato a contatto con alimenti

Il 10 ottobre u.s. è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2022/1616 del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che abroga il Regolamento (CE) n. 282/2008.

Il Regolamento stabilisce obblighi e criteri per immettere sul mercato plastiche riciclate a contatto con gli alimenti provenienti da processi di riciclo di rifiuti. Tali materiali non sono pertanto più soggetti alla legislazione nazionale degli stati membri.

Il Regolamento disciplina, inoltre, le tecnologie di riciclaggio atte a produrre materia plastica riciclata, distinguendo tra:

  • “Suitable technologies” - tecnologie di riciclaggio idonee:
    1. Riciclaggio meccanico del PET – partendo da un input di rifiuti post-consumo in PET con max 5% di materiali utilizzati a contatto non-food;
    2. Riciclaggio a partire da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata.
       
  • “Novel technologies” – nuove tecnologie: ad esempio il riciclo chimico – fatta eccezione per i processi di riciclo chimico che portano alla produzione di sostanze autorizzate ex art. 5 Regolamento CE n. 10/2011, per le quali il Regolamento in parola non si applica.
     
  • Barriere funzionali: materiali e articoli in cui la plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale: in tal caso si applicano delle disposizioni transitorie di cui all’art. 32 del Regolamento.

Ciò significa che - contrariamente a quanto previsto dal vecchio Regolamento CE n.282/2008 - il riciclo chimico rientra tra le tecnologie di riciclaggio che possono essere consentite per la produzione di plastica riciclata food contact, purché vengano forniti dati supplementari (si veda art. 12) atti a dimostrare la sicurezza microbiologica del materiale.

È opportuno evidenziare che per ogni tecnologia di riciclo attenzionata dal Regolamento, il focus è posto sul processo di decontaminazione: la definizione di “plastica riciclata” di cui all’art. 2 è quella di materia plastica risultante dal processo di decontaminazione di un processo di riciclo.

Le tecnologie ad oggi ritenute idonee - “suitable technologies” - sono pertanto quelle che, in base al vecchio Regolamento CE n. 282/2008, dispongono di dati sufficienti per dimostrare che l’output dei processi di decontaminazione sia rispondente ai Regolamenti CE n.10/2011 e n. 1935/2004.

L’EFSA avrà 6 mesi di tempo per valutare i rapporti di notifica delle “nuove tecnologie”, che - qualora approvate - entreranno tra le “tecnologie idonee” di cui all’Allegato I, che verrà quindi aggiornato.

Oltre alle prescrizioni relative ai processi di trattamento dei rifiuti destinati alla produzione di plastica riciclata food contact, il Regolamento introduce le seguenti novità:

  • Nuove procedure per l’autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio: Richiesta di autorizzazione (si veda art. 17); Parere di EFSA entro 6 mesi dalla richiesta (si veda art. 18); Autorizzazione del processo da parte della Commissione (art. 19);
  • Istituzione del Registro pubblico UE delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione (di cui all’art. 24);
  • Introduzione di un template per la sintesi del monitoraggio della conformità e verifica del funzionamento di un impianto di decontaminazione (di cui all’art. 26; template All. II)
  • Introduzione di una dichiarazione di conformità per riciclatori e trasformatori (di cui all’art. 29; modello di dichiarazione All. III).

I riciclatori di materie plastiche che già operano attraverso una tecnologia di riciclo idonea (riciclo meccanico del PET oppure riciclo da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata) devono registrarsi, a partire dal 10 ottobre 2022, al Registro pubblico UE