Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 285 del 30 novembre 2021. Suppl. ordinario n. 41) del DLgs 8 novembre 2021, n. 196, la regolamentazione sull’impiego degli articoli monouso in plastica, prevista dalla Direttiva 2019/904/UE, diventa Legge dello Stato. L'entrata in vigore del Decreto Legislativo è fissata (art. 17) al quarantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Rimane opportuno ricordare i punti di discordanza con il testo della Direttiva elaborato dalla Commissione UE che hanno generato manifestazioni di disaccordo tra i players del settore per una preoccupante disomogeneità nel recepimento del contenuto della Direttiva da parte di alcuni Stati membri.
Con riferimento al testo italiano:
1. La definizione di plastica prevista dall’articolo 3:” sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti”. Una conseguenza di tale impostazione considera articoli come i poliaccoppiati con una percentuale di plastica inferiore al 10% esenti dalle limitazioni previste dalla Direttiva.
2. L’esclusione degli articoli biodegradabili e compostabili dalle prescrizioni della Direttiva salva gran parte degli imballaggi monouso da una “restrizione all’immissione sul mercato”. Il comma 3 dell’articolo 5 prevede che:” Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della nonna UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:
a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socioassistenziali;
c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
f) qualora l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.
3. L’inclusione dei bicchieri di plastica fra gli articoli monouso che subiranno una “riduzione quantificabile del consumo”, prevista dal comma 6 dell’articolo 4 dello schema di decreto e assente nella Direttiva UE.