Oggi, gli aggiornamenti normativi hanno introdotto l’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale, ma questa novità ha fatto sorgere non pochi dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, e il perimetro dell’obbligo, oltre a generare una grande preoccupazione nelle imprese relativamente alle tempistiche per conformarsi all’obbligo.
In particolare, gli obblighi previsti dall’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 del Testo Unico Ambientale (TUA) relativi all’etichettatura ambientale sono ancora oggetto dell’attenzione del Mite. A tale proposito, nel giugno 2021 il Mite ha pubblicato una nota di chiarimenti che dava indicazioni agli operatori del settore a proposito delle possibili alternative da adottare in casi particolarmente complessi; il riferimento è soprattutto agli imballaggi neutri e di piccole dimensioni, ai preincartati, ai confezionamenti multilingua o di importazione, e a quelli destinati all’export. Inoltre, è stato pubblicato un testo che toccava anche il tema della responsabilità degli operatori e che promuoveva il ricorso ai canali digitali, inserendosi in un auspicato percorso di maggiore innovazione tecnologica del Paese.
In tale ambito, il 15 marzo 2022, il Mite ha diffuso le Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi prendendo spunto dalle Linee Guida proposte da Conai, che erano state elaborate a seguito di una serie di tavoli di confronti con gli operatori, per supportare le imprese nel rispondere all’obbligo di legge. Da questo incontro di organizzazioni e dalla lettura condivisa dei nuovi obblighi, è nato il documento “Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi”, che ha l’obiettivo di proporre una chiave di lettura in grado di aiutare le imprese a sciogliere i principali dubbi per affrontare le criticità incontrate nell’applicazione dell’art. 219, comma 5.
L’obbligo di etichettatura ambientale è stato prorogato grazie alla Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge 25 febbraio 2022, n. 15) che prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.