Il 4 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, una serie di decreti legislativi di attuazione di norme europee già esaminati in via preliminare.
Per quanto riguarda i provvedimenti di competenza del Ministero della Transizione Ecologica sono stati approvati i seguenti provvedimenti:
- Attuazione della direttiva (Ue) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente;
- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- Recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
- Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
Per ciò che riguarda il recepimento della direttiva sulle plastiche monouso (Direttiva 2019/904/Ue) ricordiamo i punti di discordanza con il testo della Commissione UE.
1. La definizione di plastica prevista dall’articolo 3 del disegno di legge dove: “sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti”. Una conseguenza di tale impostazione considera articoli come i poliaccoppiati con una percentuale di plastica inferiore al 10% esenti dalle limitazioni previste dalla Direttiva.
2. La prevista esclusione degli articoli biodegradabili e compostabili dalle prescrizioni della Direttiva salverebbe gran parte degli imballaggi monouso da una “restrizione all’immissione sul mercato”. Il comma 3 dell’articolo 5 dello schema di decreto infatti prevede che: “Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della nonna UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60% nei seguenti casi:
a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socioassistenziali;
c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
f) qualora l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.
3. L’inclusione dei bicchieri di plastica fra gli articoli monouso che subiranno una “riduzione quantificabile del consumo”, prevista dal comma 7 dell’articolo 4 dello schema di decreto e assente nella Direttiva UE.
Lo schema di Decreto approvato in via definitiva il 4 novembre apporta altre modifiche rispetto all’originario schema di Decreto n. 291 in materia di inasprimento delle sanzioni che prevedono multe da 2.500 a 25.000 euro (in precedenza da 1.000 a 2.500) per violazioni dell’articolo 5 e da 5.000 a 25.000 (in precedenza 1.000 e 10.000) in tema di etichettatura.
Rimane ora l’incognita di eventuali osservazioni della Commissione europea, a cui il testo è stato sottoposto in via preventiva il 22 settembre scorso. Bruxelles ha tre mesi di tempo per muovere eventuali osservazioni, quindi difficilmente il decreto legislativo potrà essere adottato prima di Natale.