Pubblicato in GU il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore dal 1° giugno 2021.
Il Decreto è ora all’esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente e territorio in attesa di essere convertito in Legge. Definisce il quadro normativo finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e obiettivi definiti nel PNRR. In particolare, il titolo I della Parte II è dedicato alla “transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico”.
Link: Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021
Link: Disegno di Legge
Si segnalano le seguenti misure di interesse ambientale:
Art. 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)
Istituzione della Commissione Tecnica VIA (cd. Commissione fast track) per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale per i progetti PNRR e PNIEC. I commissari della nuova Commissione saranno quaranta e lavoreranno a tempo pieno ai procedimenti di VIA.
Questa previsione consente di superare le criticità riguardanti le modalità di funzionamento della Commissione ordinaria VIA-VAS, assicurando personale dedicato a tempo pieno alle pratiche di VIA statale.
Art. 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)
Natura di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, degli impianti e delle infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC e le opere a essi connesse, come indicate dal nuovo Allegato 1-bis alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente, che elenca le opere necessarie alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC.
Questa previsione consente di gerarchizzare, in linea con l’interesse nazionale, il PNIEC rispetto agli atti di pianificazione sub-statale in modo da superare eventuali situazioni di contrasto tra atti di pianificazione dei diversi livelli di governo ai fini della realizzazione dei progetti funzionali alla transizione energetica ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.
Art. 19 (Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)
La norma reca disposizioni sia per accelerare le procedure di screening sia per facilitare il confronto tra PA e proponente con l’obiettivo di deflazionare il carico burocratico. Infatti, la norma prevede che l’autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. La norma prevede, altresì, che l’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. La condizione ambientale è l’istituto che il proponente può utilizzare per evitare il procedimento di VIA.
Art. 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)
Viene previsto per tutti i procedimenti di VIA che l’adozione del provvedimento conclusivo spetti non più a due Ministri (quello dell’ambiente e quello dei beni culturali), con i connessi lunghi tempi di attesa, ma al Direttore Generale competente del MITE, di concerto con il competente Direttore Generale del Ministero della cultura. Si tratta di una misura che Confindustria sollecita da anni per l’efficienza delle procedure di VIA, in quanto gli atti autorizzativi/abilitativi devono essere di competenza degli uffici tecnici della PA e non dei vertici politici delle amministrazioni (si v. anche art. 4 del dlgs. N. 165 del 2001).
Per i progetti PNRR e PNIEC la Commissione fast track di cui all’articolo 17 si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria (per la procedura di VIA è pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare).
In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica nonché del direttore generale competente del ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
ART. 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)
L’articolo rimodula le tempistiche per la procedura di consultazione del pubblico mantenendo, per i progetti PNRR e PNIEC, l’accelerazione procedimentale data dall’avvio, contestuale alla consultazione, dell’istruttoria parallela della Commissione fast track.
ART. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)
Il provvedimento autorizzatorio unico ambientale è quel provvedimento di VIA che reca anche il rilascio di tutti i titoli abilitativi a valle della VIA (che è atto presupposto) ai fini della concentrazione e accelerazione procedimentale.
Tali titoli sono indicati nel comma 2 della norma de quo:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
È facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal procedimento unico dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.
Questa previsione consente al proponente di gestire in modo dinamico la concentrazione procedimentale a seconda delle fasi di progettazione.
Art. 23 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)
Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell’istanza l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Le amministrazioni e gli enti coinvolti si esprimono in sede di conferenza di servizi relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l’autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento nel corso del procedimento di VIA, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.
ART. 24 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)
La norma rafforza e chiarisce alcuni aspetti della disciplina del PAUR che si caratterizza per la concentrazione di tutti i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio di impianti e opere a partire dalla VIA, che è atto presupposto di ogni autorizzazione.
Art. 25 (Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)
Introduzione di una procedura per l’individuazione dell’Autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale.
ART. 28 (Interpello ambientale)
Viene inserito il nuovo Art. 3-septies nel Codice dell’ambiente che disciplina l’interpello ambientale. In particolare, la norma prevede che, tra gli altri soggetti, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un’unica risposta.
Il Ministero della transizione ecologica pubblica senza le risposte fornite alle istanze sul proprio sito istituzionale.
Art. 29 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)
La norma razionalizza la procedura di VIA, anche al fine di coordinare ed efficientare le fasi procedimentali a partire dalla consultazione pubblica.
ART. 30 (Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR)
Presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR che svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
Art. 30 (Interventi localizzati in aree contermini)
Si limita il potere di veto del Ministero della cultura nel procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, prevedendo un parere obbligatorio ma non vincolante e la possibilità di procedere in caso di mancata risposta entro i termini stabiliti.
Si prevede, altresì, l’impossibilità di attivare i rimedi previsti dalla legge n. 241/1990 per le amministrazioni dissenzienti.
Art. 31 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)
Esonero della VIA e della verifica di assoggettabilità per gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone”.
Applicazione della PAS per impianti fotovoltaici fino a 10 MW. Viene alzata contestualmente da 1 MW a 10 MW la soglia di assoggettabilità a VIA regionale per gli impianti che non ricadono nelle aree elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), al DM 10/09/10.
Art. 32 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)
La norma rafforza la semplificazione per il repowering degli impianti fotovoltaici ed idroelettrici mediante l’implementazione della comunicazione di inizio lavori, a prescindere dalle tecnologie utilizzate e dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, estendendo tali previsioni anche alle tecnologie eoliche, non ricomprese nel DL semplificazioni del 2020 (DL n. 76 del 2020). Gli interventi di repowering per godere di tali semplificazioni non devono comportare variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi.
Art. 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)
Tutti gli interventi oggetto del Superbonus 110%, fatta eccezione per la demolizione e la ricostruzione di edifici, vengono qualificati come manutenzione straordinaria e potranno essere realizzati con la sola CILA.
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis del TU edilizia.
Art. 35 (Cessazione della qualifica di rifiuto)
Abrogazione della comunicazione che l’ISPRA o le ARPA devono trasmettere al MiTE a seguito dei controlli ex post realizzati sugli impianti autorizzati “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter del Codice dell’ambiente, nonché i successivi interventi da parte del MiTE e dell’AC in caso di segnalazioni di non conformità. Viene soppressa la complessa e farraginosa procedura di controlli ex post riguardante le procedure autorizzative end of waste.
Rimane comunque un potere di controllo ex post a campione in capo all’ISPRA.
É confermata anche la permanenza presso il MITE del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate in materia di end of waste, funzionale sia ai controlli dell’autorità sia ai privati interessati a verificare gli impianti abilitati a trattare determinati materiali ai fini del loro recupero.
ART. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare)
Tra le diverse misure che reca la norma si segnala quella che sopprime il certificato di avvenuto smaltimento, al posto del quale viene prevista un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento. Confindustria aveva chiesto a più riprese di sopprimere tale certificazione. Si invitano i colleghi a condividere riflessioni e spunti in merito alla nuova attestazione in vista della fase di conversione, con l’obiettivo di correggere eventuali criticità qualora ravvisate.
Viene inoltre sostituito l’allegato D sulla classificazione dei rifiuti, che non era allineato alla nomenclatura UE.
Si prevede, inoltre, che gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell’intervento di modifica all’autorità competente da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio della modifica unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell’intervento, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti.
Art. 37 (Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)
Possibilità di procedere con le bonifiche a stralcio qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda.
Estensione alle opere del PNRR della procedura semplificata di cui all’art. 242-ter del Codice dell’ambiente per la realizzazione di opere e interventi nei siti oggetto di bonifica.
Dimezzamento dei termini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione.
Per i siti di interesse nazionale, procedura semplificata per l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative.
Infine, si segnala che gli articoli 44 e ss prevede per alcune opere pubbliche una procedura accelerata per acquisire che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) sullo stesso livello progettuale, ossia sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali.