Etichettatura ambientale degli imballaggi

Sospensione obblighi di etichettatura fino al 31 dicembre 2021.

In sede di conversione in Legge del DL 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto “Sostegni”), il testo del documento, passato anche alla Camera senza modificare il provvedimento di conversione del Senato del 6 maggio, approva l’emendamento fortemente voluto da Confindustria di sospensione dei termini in materia di etichettatura di imballaggi. L’emendamento, in particolare, prevede la sostituzione dell'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, (c.d. Decreto "Proroghe"), disponendo la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di etichettatura degli imballaggi. Viene previsto, inoltre, che i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Da notare che, rispetto alla versione prevista dall’articolo 15, comma 6 del Dl 2020 n. 183, nel Ddl di conversione sparisce il riferimento al solo “primo periodo”, sollevando di fatto fino al 31 dicembre 2021 anche i produttori di imballaggi dall’obbligo di “indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

La misura, che introduce un periodo transitorio in linea con le richieste di Confindustria, rappresenta un auspicato sviluppo affinché venga ridefinito il perimetro di operatività del nuovo obbligo di etichettatura ambientale, prevedendo l’esclusione degli imballaggi terziari, di quelli destinati al trasporto e di quelli destinati all’estero, nonché per la predisposizione di indicazioni certe e ufficiali da parte del Ministero della transizione ecologica.

Confindustria, inoltre, ha segnalato al Ministero la necessità di notificare tali indicazioni, una volta predisposte, alla Commissione europea a titolo di regola tecnica, come effettuato dagli altri Stati membri. L’obiettivo è quello di avere certezze anche sulla compatibilità dell’ordinamento italiano alle regole europee in materia di libera circolazione delle merci nel mercato interno in modo da evitare ingiustificati oneri a carico delle imprese.

Articoli e norme di riferimento:

  • Articolo 219, comma 5 Dlgs. n. 152 del 2006: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”
  • Articolo 15, comma 6) D.L. 31 dicembre 2020, n. 183: "Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni".
  • Articolo 1, Ddl di conversione del Dl 41/2021 (“Decreto Sostegni”): Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.