A Bruxelles si sta lavorando su una serie di atti recanti disposizioni legislative al vaglio della Commissione europea che riguardano gli investimenti e relativi criteri di valutazione rivolti alle attività economiche sostenibili. I documenti si svilupperanno nell’ambito delle politiche comunitarie relative al più ampio Green Deal europeo.
Nella sua Comunicazione del 21 aprile 2021 COM (2021) 188 final, la Commissione europea informa di aver adottato un ampio pacchetto di misure nell'ambito del regolamento sulla cosiddetta Tassonomia Ue, che identifica i criteri per determinare se un’attività economica è sostenibile; unitamente fornisce il quadro politico volto a incentivare gli investimenti verso attività economiche in questa direzione. I documenti sono di sicuro interesse in quanto anticipano le linee di tendenza che verranno formalizzate per chiarire (e adottare) diversi concetti legati alla caratterizzazione “sostenibile” di investimenti e attività economiche.
- Il primo documento è il “Eu Taxonomy Climate Delegated Act” (annex 1 e annex 2) atto che prevede la prima serie di criteri tecnici per classificare quali attività economiche contribuiscono maggiormente all'adattamento e alla mitigazione del cambiamento climatico.
Nella proposta di regolamento si evince che un'attività economica sarà considerata "verde" se contribuisce sostanzialmente a uno degli obiettivi ambientali elencati nel regolamento. Si stanno quindi sviluppando dei criteri tecnici di screening per definire quali attività economiche contribuiscono a tali obiettivi, sulla base della consulenza scientifica di un gruppo di esperti tecnici in materia di finanza sostenibile. L’Eu Taxonomy Climate Delegated Act è destinato ad evolversi nel tempo, in base agli sviluppi e al progresso tecnologico. I criteri saranno soggetti a revisione periodica. - Alla proposta di regolamento si aggiunge la proposta di direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale delle imprese (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) che garantirà che le aziende forniscano informazioni appropriate sulla sostenibilità delle loro pratiche commerciali in modo trasparente e comparabile. Inoltre, attraverso le informazioni sull’allineamento ai criteri di sostenibilità delle imprese, gli investimenti rivolti alla transizione ecologica e la gestione dei rischi di sostenibilità, anche le società finanziarie possono valutare l'ambizione e la performance ambientali delle attività finanziate.
La proposta di direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD) ha quindi lo scopo di creare una serie di regole per portare la rendicontazione della sostenibilità alla pari con quella finanziaria, per garantire che le aziende riportino informazioni comparabili e affidabili necessarie agli investitori e alle parti interessate. I requisiti di rendicontazione di sostenibilità dell'UE saranno estesi a tutte le grandi aziende quotate e il processo di rendicontazione sarà semplificato. - La Commissione sta anche valutando una serie di emendamenti al Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione e al Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione che avranno oggetto gli investimenti, le pratiche assicurative, agli atti delegati fiduciari, per assicurare che le imprese finanziarie includano la sostenibilità nelle loro procedure e nella loro consulenza sugli investimenti ai clienti. Questa azione permetterà agli investitori di avere un quadro più ampio di informazioni sulle attività oggetto di investimento.
Alcuni passaggi interessanti della proposta di regolamento “Eu Taxonomy Climate Delegated Act” riguardano la produzione di materia plastica. Nel testo si prevede che affinché la produzione di plastica sia considerata un'attività ecosostenibile che contribuisce alla mitigazione del cambiamento climatico, la produzione deve includere uno dei seguenti elementi:
- La plastica deve essere completamente prodotta da riciclo meccanico.
- Dove il riciclo meccanico non sia tecnicamente possibile o economicamente sostenibile, il materiale plastico deve essere completamente fabbricato attraverso riciclo chimico dei rifiuti plastici. Quando si applica il secondo criterio, le emissioni di gas serra generatesi durante il processo produttivo e prodotte mediante riciclo chimico - escludendo eventuali crediti calcolati dalla produzione di combustibili - devono essere inferiori alle emissioni di gas serra relative al processo produttivo da materie prime di combustibili fossili. L'impronta di carbonio deve essere calcolata conformemente alla raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, alla norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018 e convalidata da una terza parte.
- La produzione di materie plastiche deriva interamente o parzialmente da materie prime rinnovabili. Per il criterio 3, si applica la stessa condizione del criterio n. 2 relativa alle emissioni di gas serra.
Tale impostazione evidenzia criteri più severi per il riciclo chimico. Come indicato, il riciclo chimico può essere utilizzato solo quando il riciclo meccanico non sia possibile e deve dimostrare una riduzione delle emissioni di gas serra più ambiziosa rispetto alla produzione di plastica vergine.
L'Eu Taxonomy Climate Delegated Act dovrebbe essere formalmente adottato entro la fine di maggio. I passi successivi prevedono l’esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto riguarda la proposta CSRD, la Commissione avvierà le ordinarie consultazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio. Infine, i sei emendamenti ai regolamenti delegati dovrebbero essere applicati a partire da ottobre 2022.