Plastic Tax Ue Vs Plastic Tax Italia

Il ricorso ai disincentivi economici in tema di tutela ambientale è uno strumento che fa riferimento al più generico e ormai noto principio “chi inquina paga”, ma rimane forse quello fra i meno virtuosi in forza all’autorità governativa per muovere la comunità sociale verso condotte più sostenibili.

Ultimamente sia l’Unione europea che lo Stato italiano hanno considerato la tassazione ambientale come strumento per indurre gli operatori economici ad attuare pratiche ecologicamente compatibili e dissuadere comportamenti lesivi dell’ambiente. Come presumibile, il settore delle materie plastiche, su cui si sono abbattuti i prelievi contributivi qui considerati, non ha accolto con piacere tali scelte e ha in vario modo levato la sua voce evidenziando la scelta infelice del legislatore che ha preferito uno strumento punitivo a discapito di quegli altri “strumenti premianti” a cui hanno fatto più volte riferimento gli operatori del settore.

Altra perplessità ha riguardato la quasi concomitanza dell’entrata in vigore dei due strumenti di tassazione che hanno avuto come oggetto il settore delle materie plastiche, tanto da indurre l’ex ministro dell’economia Roberto Gualtieri a prendere in considerazione il pericolo di una reale duplicazione dei costi e immediatamente rassicurare gli interessati che nella Legge di bilancio 2020 il Governo si sarebbe adoperato per razionalizzare la Plastic Tax ed evitare che il contributo di 0,45 euro per ogni chilo di materiale plastico nei manufatti con singolo impiego (MACSI) - già previsto con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - si fosse sommato alle nuove disposizioni europee, al tempo in via di formalizzazione.

In realtà, come si vedrà qui di seguito, ci sono alcune differenze sostanziali sebbene il settore sia sempre quello della plastica. Fra le diversità più evidenti, emerge l’oggetto dei contributi: da una parte i quantitativi di imballaggi in plastica non riciclati e dall’altra, quella italiana, l’immissione sul mercato di imballaggi classificati come MACSI. Inoltre, i prelievi si riferiscono a soggetti diversi, da una parte lo Stato e dall’altra i produttori di MACSI, con tempistiche di pagamento ex-post (a consuntivo), per ciò che riguarda la tassa europea e pagamenti al momento della immissione sul mercato, per ciò che riguarda i MACSI.

Plastic Tax Eu

A livello europeo l’evento della pandemia ha mosso il legislatore comunitario a integrare il prelievo delle così definite “risorse proprie” degli Stati membri al fine di reperire fondi per contrastare gli effetti della pandemia. Nei documenti della Commissione Ue, “Il conferimento alla Commissione del potere di contrarre prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali con la sola ed esclusiva finalità di finanziare le misure volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 è collegato intimamente all’incremento del massimale delle risorse proprie previsto dalla presente decisione e, in ultima analisi, al funzionamento stesso del sistema delle risorse proprie dell’Unione. È opportuno, pertanto, conferire tale potere con la presente decisione”.

Il riferimento è alla Decisione 2020/2053 del Consiglio che istituisce la Plastic Tax; detto in altri termini, la Decisione in oggetto integra il “massimale delle risorse proprie” a cui la Commissione può attingere per gli scopi dell’Unione.

La Decisione 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea rende quindi esecutiva la Plastic Tax europea, a carico di ciascuno Stato membro, pagata da ciascuno Stato membro.

A partire dal 1° gennaio 2021 è operativa una aliquota uniforme pari a 0,80 euro per chilogrammo (800 euro a tonnellata) sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ogni Stato membro.

Per alcuni Paesi è prevista una riduzione forfettaria annua del contributo, al fine di evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi nazionali, che nel caso dell'Italia è fissata in 184 milioni di euro.

Il testo definisce anche l'ambito di applicazione della nuova imposta: il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno, determinato a norma della direttiva 94/62/CE.

Quanto alle modalità di calcolo e messa a disposizione della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati., il 25 marzo 2021 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di regolamento con alcune modifiche rispetto alla precedente proposta del Consiglio, in merito alla quale si attendono le decisioni da parte di quest’ultimo (sostanzialmente, il Parlamento boccia le richieste di una procedura di riesame ritenuta opportuna e proposta dal Consiglio nei casi di controversie fra uno Stato membro e la Commissione Ue – controversie prevalentemente dovute alle somme dovute da ciascuno Stato  - confermando invece la validità delle procedure di infrazione ordinarie dinnanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea).

La Plastic Tax (EU), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, sarà però operativa il primo giorno del mese successivo al ricevimento da parte dell’Unione europea dell’ultima ratifica da parte degli Stati membri, ossia dell’approvazione formale da parte di tutti gli Stati membri della Decisione. La ratifica è attualmente in corso (marzo 2021). L’Italia ha ratificato la Decisione 2020/253/Ue con l’articolo 21 del DL 183/2020 convertito in legge 21/2021 (“Decreto Milleproroghe”).

Un prelievo dunque “ex post”, a consuntivo, soggetto a tutte le incognite sul calcolo puntuale dei quantitativi di imballaggi in plastica immessi a consumo, avviati a riciclo e non riciclati.

Plastic Tax italiana

La Plastic Tax italiana ha avuto altro iter operativo.  Individua soggetti privati su cui ricade l’imposta qualora questi ultimi immettano sul mercato una determinata tipologia di imballaggi in plastica, i cosiddetti MACSI, manufatti con singolo impiego costituiti in tutto o in parte con plastica monouso.

La Plastic Tax è stata istituita con la Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 634 a 658, Legge 27 Dicembre 2019, n. 160), con l’obiettivo di ridurre e disincentivare l’utilizzo dei prodotti contenenti plastica monouso (MACSI). Modificata, in seguito, dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” all’interno della quale i riferimenti alla Plastic Tax slittano ai commi 1084 e 1085 sempre dell’articolo 1.

Da segnalare che quest’ultima Legge conferma la proroga della Plastic Tax al 1° luglio 2021, mentre al comma 1085 dello stesso articolo 1, in relazione alle disposizioni che sanciscono la possibilità di utilizzo di RPET fino al 100% negli imballaggi per alimenti, si sostituisce il regime sperimentale in avvio dal 1° gennaio 2021 con la definitiva approvazione delle nuove previsioni.

Qui di seguito, si propone un quadro riassuntivo dei tratti principali della Plastic Tax italiana.

L’entrata in vigore dell’imposta è slittata al 1° luglio 2021 (come sopra accennato, in forza della modifica apportata dalla legge di “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”).

L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

Per MACSI si intendono quei manufatti che hanno, o sono destinati ad avere, una funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, anche in forma di fogli, pellicole o strisce realizzati, anche parzialmente, in plastica, e non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale (comma 635, art. 1), di materie plastiche che  consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti  interamente  da  materiali diversi dalle stesse materie  plastiche, e ancora i  prodotti  semilavorati, comprese le preforme - modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1084, lettera i) - realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Sono invece esclusi dall’applicazione della tassa:

  1. i manufatti che risultino compostabili in conformità allo standard UNI EN 13432:2002;

  2. i dispositivi medici ed i MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali;

  3. i materiali plastici che, pur essendo contenuti in prodotti qualificabili come MACSI, provengano da riciclo (comma 642).

Sono soggetti obbligati tenuti al pagamento della tassa:

  1. il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;

  2. il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio della propria attività economica, ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato, per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;

  3. l’importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi.

L’obbligazione di versare il contributo sorge al momento:

  1. della produzione,

  2. dell’importazione definitiva nel territorio nazionale

  3. dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea.

È considerata immissione al consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari:

  1. l’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;

  2. per i MACSI provenienti da altri Paesi della UE:

    • all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;

    • all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;

  1. per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

L’imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Stati membri dell’UE ovvero esportati dallo stesso soggetto.

L’imposta non è versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 25. In tal caso non si provvede alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.

Sanzioni

In caso di mancato pagamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.

La definizione delle modalità attuative è demandata ad apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze (agenzia dogane), da pubblicare in GU. Fra le modalità attuative rileva l’identificazione in ambito doganale dei MACSI, il contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, modalità di versamento, etc. (ved. comma 651 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160).